(Convenzione - art. 302)
                            Articolo 302 
                   Divulgazione delle informazioni 
   Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare
ricorso alle procedure per la soluzione delle  controversie  previste
dalla  presente  Convenzione,  nessuna  disposizione  della  presente
Convenzione puo' essere interpretata  come  facente  obbligo  ad  uno
Stato contraente, nell'adempimento degli suoi obblighi in forza della
presente  Convenzione,  di  fornire   delle   informazioni   la   cui
divulgazione sia in contrasto con i suoi  interessi  fondamentali  in
materia di sicurezza.