(Convenzione - art. 303)
                            Articolo 303 
           Oggetti archeologici e storici scoperti in mare 
   1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di  carattere
archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine. 
   2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato
costiero puo', in applicazione dell'articolo  33,  presumere  che  la
loro  rimozione  dal  fondo  del  mare,  nella   zona   prevista   da
quell'articolo, senza  la  sua  autorizzazione,  si  risolva  in  una
violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare 
territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo. 
   3. Il presente articolo non pregiudica i diritti  dei  proprietari
identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e  le  altre
norme di diritto marittimo, o le leggi e  la  prassi  in  materia  di
scambi culturali. 
   4.  Il  presente  articolo  non  pregiudica  gli   altri   accordi
internazionali e le norme di  diritto  internazionale  relative  alla
protezione degli oggetti di carattere archeologico e storico.