(Parte IV - Allegato L quinquies)
  ((Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti  di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 
 
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
  2. Cinematografi e teatri. 
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
  5. Stabilimenti balneari. 
  6. Esposizioni, autosaloni. 
  7. Alberghi con ristorante. 
  8. Alberghi senza ristorante. 
  9. Case di cura e riposo. 
  10. Ospedali. 
  11. Uffici, agenzie, studi professionali. 
  12. Banche ed istituti di credito. 
  13.  Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli. 
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato. 
  16. Banchi di mercato beni durevoli. 
  17. Attivita' artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere,
estetista. 
  18. Attivita'  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,
fabbro, elettricista. 
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
  20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici. 
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
  22. Mense, birrerie, hamburgerie. 
  23. Bar, caffe', pasticceria. 
  24. Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,
generi alimentari. 
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
  27. Ipermercati di generi misti. 
  28. Banchi di mercato generi alimentari. 
  29. Discoteche, night club. 
  Rimangono  escluse  le  attivita'  agricole  e  connesse   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile. 
  Attivita' non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a
cui sono analoghe.)) 
                                                              ((137)) 
 
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AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di
gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8  presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".