((Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui
all'articolo 2135 del codice civile.
Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a
cui sono analoghe.))
((137))
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".