Art. 163
                  Omessa o incompleta notificazione

  1.  Chiunque,  essendovi  tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione  ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie  incomplete,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la
sanzione     amministrativa     accessoria     della    pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione,  per intero o per estratto, in uno o piu'
giornali indicati nel provvedimento che la applica.