Art. 208 
                           Limitazioni legali 

 
    1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici  degli  impianti
trasmittenti e riceventi  delle  stazioni  radio  adibite  a  servizi
pubblici   e   per   evitare   dannosi   assorbimenti    dei    campi
elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla  costruzione
di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di
linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonche'  all'uso  di
macchinari e  di  apparati  elettrici  e  radioelettrici  nelle  zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di
mille metri dai confini del comprensorio stesso. 
    2. Le limitazioni sono imposte con decreto del  Presidente  della
Repubblica, su  proposta  del  Ministro  delle  comunicazioni,  prima
dell'inizio del funzionamento delle stazioni. 
    3. Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.