Art. 209
    Installazione    di    antenne    riceventi   del   servizio   di
radiodiffusione   e  di  antenne  per  la  fruizione  di  servizi  di
                     comunicazione elettronica.
    1.  I  proprietari  di  immobili  o  di  porzioni di immobili non
possono  opporsi  alla installazione sulla loro proprieta' di antenne
appartenenti   agli  abitanti  dell'immobile  stesso  destinate  alla
ricezione  dei  servizi  di  radiodiffusione  e  per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
    2.  Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono
in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua
destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.
    3.  Si  applicano  all'installazione delle antenne l'articolo 91,
nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
    4.  Gli  impianti  devono  essere  realizzati  secondo  le  norme
tecniche emanate dal Ministero.
    5.  Nel  caso  di  antenne  destinate  a servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario
o  del  condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza
di   accordo   fra   le   parti,   sara'  determinata  dall'autorita'
giudiziaria.