Art. 212
                                Sanzioni
    1.  Chiunque  contravvenga  alle disposizioni di cui all'articolo
210 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00
a euro 600,00.
    2.  Qualora  il  contravventore  appartenga  alla  categoria  dei
costruttori  o  degli importatori di apparati od impianti elettrici o
radioelettrici,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  100,00  a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle
apparecchiature  non  conformi  alla certificazione di rispondenza di
cui all'articolo 210.