Art. 214
          Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
    1.  Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non
sia  munito  di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 240,00 a euro
2.420,00 .