Art. 215
              Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
    1.  Chiunque,  anche  se  munito  di regolare autorizzazione, usi
nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non
dichiarati,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  34,00  a  euro  670,00  se  il fatto non costituisca reato piu'
grave.
    2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche   una   potenza   superiore   a   quella  autorizzata
dall'autorizzazione   od  ometta  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del
registro di stazione.