Art. 216 Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni 1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali. 2. Il Ministero puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.