Art. 216
     Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
    - Inosservanza di norme - Sanzioni
    1.  Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano
anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
    2.  Il  Ministero  puo'  provvedere  direttamente,  a  spese  del
contravventore,  a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli
apparecchi.