Art. 151. 
 
                              Procedura 
 
  1. Il presente capo  stabilisce  disposizioni  specifiche  relative
agli aventi diritto al risarcimento per danni  a  cose  o  a  persone
derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da  quello
di residenza degli stessi, provocati dall'uso  di  veicoli  che  sono
assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 
  2. Fatte salve  la  legislazione  di  Stati  terzi  in  materia  di
responsabilita' civile e le norme di diritto internazionale  privato,
le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti  in
uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o  a
persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi  i  cui  uffici
nazionali di assicurazione  hanno  aderito  al  sistema  della  carta
verde,  ogniqualvolta  tali  sinistri  siano  provocati  dall'uso  di
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente  in  uno  Stato
membro. 
  3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto  nel
caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato
tramite uno stabilimento situato  in  uno  Stato  membro  diverso  da
quello di residenza della persona avente diritto  al  risarcimento  e
stazionante abitualmente in uno Stato membro  diverso  da  quello  di
residenza della persona avente diritto al risarcimento. 
  4. Gli articoli  300  e  301  si  applicano  anche  agli  incidenti
provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi  alla  circolazione  nel
territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle  disposizioni
di cui all'articolo 125. 
  5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto  al
risarcimento  possono  agire   direttamente   contro   l'impresa   di
assicurazione che copre la responsabilita' civile del responsabile.