Art. 152. 
 
             Mandatario per la liquidazione dei sinistri 
 
  1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di
informazione di tutti gli Stati membri  il  nome  e  l'indirizzo  del
proprio mandatario per la  liquidazione  dei  sinistri  designato  in
ciascuno Stato membro. 
  2. Il mandatario risiede o e' stabilito nel territorio dello  Stato
membro per il quale e' designato e si rivolge agli aventi diritto  al
risarcimento nella o nelle lingue ufficiali  dello  Stato  membro  di
residenza degli stessi. 
  3. Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu'  imprese
di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini
della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le  misure  necessarie
per gestire la liquidazione stessa. 
  4. La  nomina  del  mandatario  non  esclude  la  facolta'  per  il
danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al
responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa  di  assicurazione
con la quale e' assicurato il veicolo il  cui  uso  ha  provocato  il
sinistro. 
  5. L'impresa di assicurazione del responsabile del  sinistro  o  il
suo mandatario, entro tre mesi dalla  ricezione  della  richiesta  di
risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento
motivata ovvero indica i motivi per  i  quali  non  ritiene  di  fare
offerta.