Art. 153. 
 
        Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica 
 
  1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica,  che  sono
danneggiati da sinistri  della  circolazione  stradale  provocati  da
veicoli stazionanti abitualmente  e  assicurati  in  un  altro  Stato
membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della  carta
verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento  del  danno  oltre
che al responsabile del sinistro anche all'impresa  di  assicurazione
con la quale e' assicurato il veicolo  che  ha  causato  il  sinistro
ovvero  anche  al  suo  mandatario  designato  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2.  In  caso  di  mancata  designazione  del  mandatario  da  parte
dell'impresa di assicurazione con la quale e' assicurato  il  veicolo
che ha causato il sinistro e  nei  casi  di  inadempimento  a  quanto
disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato  puo'  rivolgersi
all'Organismo  di  indennizzo  italiano   secondo   quanto   previsto
all'articolo 298.