Art. 155. 
 
             Accesso al Centro di informazione italiano 
 
  1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151,
hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano  entro
sette anni dalla data del sinistro: 
    a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; 
    b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della
stessa; 
    c) nome ed indirizzo  del  mandatario  per  la  liquidazione  dei
sinistri  dell'impresa  di  assicurazione  nello  Stato   membro   di
residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 
      1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 
      2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni  abitualmente
nel territorio della Repubblica; 
      3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 
  2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro  di  informazione  italiano  il   nome   e   l'indirizzo   del
proprietario o dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con  patto  di
riservato dominio o del locatario in caso  di  locazione  finanziaria
del veicolo che ha causato il sinistro,  il  Centro  stesso,  se  gli
aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere
tali informazioni, si rivolge in particolare: 
    a) all'impresa di assicurazione; 
    b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 
  3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze  di
polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12
del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti  in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti  fraudolenti  nel
settore delle assicurazioni obbligatorie hanno  accesso  gratuito  ai
dati  del  Centro   di   informazione   italiano.   Le   imprese   di
assicurazione,  l'Ufficio  centrale   italiano   e   l'Organismo   di
indennizzo italiano possono  richiedere  al  Centro  di  informazione
italiano i dati per i quali hanno interesse motivato. 
  4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai  veicoli  ed  ai
nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai
dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui  agli  articoli  225,
comma 1, lettera b), e 226, commi 5  e  seguenti,  del  codice  della
strada. 
  5. Il Centro di informazione  italiano  coopera  con  i  centri  di
informazione istituiti dagli  altri  Stati  membri  per  l'attuazione
delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. 
 
          Nota all'art. 155: 
              - L'art. 12 del Codice della strada e' il seguente: 
              "Art.  12  (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale).  1.  L'espletamento  dei  servizi   di   polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                in via principale alla specialita'  Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato; 
                alla Polizia di Stato; 
                all'Arma dei carabinieri; 
                al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                ai  Corpi  e  ai  servizi  di   polizia   municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                ai funzionari del Ministero dell'interno  addetti  al
          servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                dal  personale  dell'Ispettorato  generale   per   la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
                dal personale degli uffici competenti in  materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                dai dipendenti dello  Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                dal personale delle  Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                dal  personale  delle   circoscrizioni   aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
                dai militari del Corpo delle  capitanerie  di  porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,  lettere
          c) e d), possono inoltre  essere  effettuati  da  personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.".