Art. 298
           Modalita' inerenti il requisito della residenza

1.  Ai  soli  fini  dell'accesso  dei  militari  di carriera ai mutui
agevolati  per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di
legge  vigenti  in  materia,  non  e'  richiesto  il  requisito della
residenza nel comune ove sorge la costruzione.
2.  I  militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la
residenza  che  intendono  eleggere  nel momento in cui lasceranno il
servizio,  con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del
comune  ove  la  residenza  viene  prescelta,  che ne prende nota nei
registri anagrafici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente
all'acquisto  o  all'assegnazione  in  proprieta' della prima casa, a
decorrere  dal  1°  gennaio  1979,  a  tutte  le cooperative edilizie
costituite  tra  gli  appartenenti  alle Forze armate, al Corpo della
Guardia  di  finanza  e  alle  Forze di polizia a ordinamento civile,
comunque  finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate
dal   testo   unico  delle  disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed
economica,  di  cui  al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non e'
richiesto  il  requisito  della  residenza  nel  comune  ove sorge la
costruzione,   anche   ai   fini   dell'assegnazione   in  proprieta'
individuale,  ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n.
136,  degli  alloggi  gia'  realizzati  a  proprieta'  indivisa dalle
cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo
erariale.  I  benefici  derivanti dal presente comma si applicano nei
limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
 
          Note all'art. 298:
             - Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
          ed economica), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1938, n. 177.
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.
          136  (Norme  per  il  sostegno ed il rilancio dell'edilizia
          residenziale  pubblica e per interventi in materia di opere
          a   carattere   ambientale),   pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 18 maggio 1999, n.
          114, e' il seguente:
             «Art.    9    (Cooperative   edilizie   costituite   fra
          appartenenti  alle Forze armate e alle Forze di polizia). -
          1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite
          tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia,
          che  abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo
          7,  terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
          n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in
          cooperative   edilizie  a  proprieta'  individuale,  previa
          autorizzazione   dei  Servizi  integrati  infrastrutture  e
          trasporti,   gia'   provveditorati   regionali  alle  opere
          pubbliche,  e con delibera adottata dall'assemblea dei soci
          con  le  modalita'  prescritte  per  le modifiche dell'atto
          costitutivo  e  dello  statuto  delle  societa' per azioni.
          Qualora  la  cooperativa  abbia  realizzato piu' interventi
          edilizi  in  varie  localita', l'autorizzazione deve essere
          concessa   per  singolo  intervento  edilizio  a  cura  del
          Servizio  integrato  infrastrutture  e trasporti competente
          per territorio.
             2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
             a)  alla  consegna di tutti gli alloggi sociali compresi
          nell'edificio   assistito   dal   contributo   statale,  da
          effettuare  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del
          testo  unico  delle  disposizioni sull'edilizia popolare ed
          economica,  approvato  con regio decreto 28 aprile 1938, n.
          1165  ,  e  dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n.
          131.  In  caso  di  mancata  consegna  di tutti gli alloggi
          sociali   di   ciascun  intervento  edilizio,  essi  devono
          comunque  essere  tutti  assegnati, eventualmente anche con
          riserva di consegna;
             b)  all'accertamento  dei  requisiti  posseduti dai soci
          assegnatari;
             b-bis)  ad una richiesta di autorizzazione alla cessione
          in  proprieta'  individuale  che  riguardi almeno il 50 per
          cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte
          dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
          stessa,  ovvero,  nel  caso in cui una cooperativa realizzi
          con  un intervento edilizio piu' edifici separati ed i soci
          assegnatari  degli alloggi compresi in un medesimo edificio
          non  intendano  avvalersi della facolta' prevista nel comma
          3,  ad  una  richiesta  di  autorizzazione alla cessione in
          proprieta'  individuale che riguardi almeno il 50 per cento
          degli  alloggi  effettivamente consegnati facenti parte del
          medesimo  intervento  edilizio. In entrambi i casi, qualora
          la  richiesta  di  autorizzazione non riguardi la totalita'
          degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente
          l'impegno  a provvedere alla diretta gestione degli alloggi
          che non verranno ceduti in proprieta' individuale.
             3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici
          separati,  a  seguito  della  consegna di tutti gli alloggi
          compresi  in  un  medesimo  edificio,  i  soci  assegnatari
          possono  costituirsi,  previo  nulla osta del Ministero dei
          lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
             4.  Alle  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  che  si
          trasformano   avvalendosi   della   facolta'  prevista  dal
          presente  articolo, si applicano le disposizioni dettate in
          materia  di  cooperative  edilizie a proprieta' individuale
          dal  testo  unico delle disposizioni sull'edilizia popolare
          ed  economica,  approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
          n. 1165, e successive modificazioni.
             5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno
          della  durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi
          annue,  per  la  concessione  di  contributi integrativi da
          destinare  prioritariamente  alle  cooperative  che abbiano
          iniziato   o  ultimato  il  programma  dei  lavori  per  le
          finalita'   di   cui   all'articolo  7,  terzo  comma,  del
          decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  376 , convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  16  ottobre  1975,  n.  492.
          L'entita'  dei  contributi  integrativi  e' determinata dal
          Ministro   dei  lavori  pubblici  in  misura  tale  che  il
          contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al
          4  per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi
          gli oneri finanziari.
             6.    Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  5,  valutati  in  lire 20
          miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per
          gli   anni  1999,  2000  e  2001,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  a  tal  fine
          utilizzando,  per  un importo pari a lire 10 miliardi annue
          l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno, e per
          un  importo  pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  delle  finanze.  Il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».