Art. 408 Modalita' per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto 1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 400, emana appositi avvisi. 2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari: a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione di alloggi a riscatto, con priorita' al personale appartenente ai comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi sono funzionalmente destinati; b) per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilita' di cui all'articolo 406, comma 2; c) per verificare l'eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo di cui all'articolo 402, commi 7 e 8. 3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, e' stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non e' vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria e' calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 409, ed e' predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.