Art. 408 
 
Modalita' per l'individuazione  degli  assegnatari  degli  alloggi  a
                              riscatto 
 
1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui
all'articolo 400, emana appositi avvisi. 
2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari: 
a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione  di
alloggi a  riscatto,  con  priorita'  al  personale  appartenente  ai
comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi  sono  funzionalmente
destinati; 
b) per definire  uno  dei  parametri  da  inserire  nello  studio  di
fattibilita' di cui all'articolo 406, comma 2; 
c) per verificare l'eventuale adesione del  personale  interessato  a
forme associative di tipo cooperativo di cui all'articolo 402,  commi
7 e 8. 
3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1  e  2,  e'  stilata  la
graduatoria delle  adesioni,  la  quale  non  e'  vincolante  per  il
Ministero della difesa. La  graduatoria  e'  calcolata  tenuto  conto
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  409,  ed  e'  predisposta
collocando i concorrenti in ordine crescente  di  punteggio  espresso
con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati  in
migliaia di euro.