Art. 409 
 
                      Calcolo della graduatoria 
 
1. Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 408,  adotta  la
seguente formula per il calcolo della graduatoria: 
[R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F 
1) Dove: 
a. R1= reddito annuo lordo del richiedente; 
b. R2= reddito annuo lordo del coniuge convivente; 
c. R3= reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; 
d.  Ds=  coefficiente  per  sfratto  esecutivo  da  alloggio  non  di
servizio: R1x0,10; 
e. Dm= coefficiente degli oneri per situazione di handicap  grave  ai
sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10; 
2) F = coefficiente relativo alla composizione del  nucleo  familiare
convivente e in particolare: 
a. 4 per il capo famiglia; 
b. 4 per il coniuge convivente; 
c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o  legalmente  separato
con figli conviventi e fiscalmente a carico; 
d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico  superiore  ad
anni 14; 
e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico  inferiore  ad
anni 14. 
2. Ai fini  della  redazione  della  graduatoria,  sono  valutate  le
posizioni del personale avente priorita' ai sensi dell'articolo  408,
comma 2,  lettera  a)  e,  successivamente,  se  residuano  ulteriori
alloggi,   le   posizioni   del   restante   personale    interessato
all'assegnazione. 
3.  In  base  alle  risultanze  delle  indagini  preliminari  di  cui
all'articolo 408,  unitamente  agli  altri  elementi  previsti  dallo
studio di fattibilita', il Ministero della difesa procede secondo  le
modalita' di cui all'articolo 402, comma 8, ovvero avvia le procedure
concorsuali di cui all'articolo 144 del codice degli  appalti,  volte
alla individuazione del concessionario. 
4. Nell'ipotesi in cui si proceda  ai  sensi  dell'articolo  144  del
codice  degli  appalti,  prima  della  stipula   del   contratto   di
concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della  difesa
effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti,  applicando  la
graduatoria  di  cui  al  comma   1,   fino   all'esaurimento   delle
disponibilita' alloggiative, fornendo ai concorrenti  le  indicazioni
relative al valore dei canoni mensili, alla durata della  concessione
e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta. 
5. Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con  gli  utenti
individuati e' stipulato un atto  compromissorio  con  versamento  di
caparra confirmatoria pari a un anno di affitto. 
6. L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola  il  richiedente
sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione,
e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che e' scelto
sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria. 
7. Se il richiedente, per qualsiasi motivo, recede dal vincolo di cui
al  comma  5,  prima  dell'assegnazione  dell'alloggio,  la  relativa
caparra confirmatoria e' introitata  al  bilancio  della  Difesa.  La
presente  disposizione   non   trova   applicazione   nel   caso   di
trasferimento d'autorita'  dell'utente  che  abbia  stipulato  l'atto
compromissorio. 
8. Nell'ipotesi di cui di comma 7, il Ministero della difesa  stipula
un successivo atto compromissorio procedendo con il  personale  posto
in graduatoria con ordine decrescente fino a esaurimento. 
9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione  per  la
realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli  153  e
seguenti del codice degli appalti, non  venga  conclusa,  le  caparre
confirmatorie  sono  restituite   ai   singoli   richiedenti,   senza
null'altro  a  pretendere  da  parte  di   quest'ultimi,   e   l'atto
compromissorio si intende annullato. 
 
 
          Note all'art. 409: 
          - Per il testo dell'art. 153  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. 
          - Il testo dell'art. 144 del citato d. lgs. n. 163 del 2006
          e' il seguente: 
          «Art. 144 (Procedure di  affidamento  e  pubblicazione  del
          bando relativo alle concessioni di lavori pubblici).  -  1.
          Le stazioni appaltanti affidano le  concessioni  di  lavori
          pubblici con procedura aperta o ristretta,  utilizzando  il
          criterio   selettivo   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa. 
          2. Quale  che  sia  la  procedura  prescelta,  le  stazioni
          appaltanti  pubblicano  un  bando  in  cui   rendono   nota
          l'intenzione di affidare la concessione. 
          3. I bandi relativi alle  concessioni  di  lavori  pubblici
          contengono gli elementi indicati nel  presente  codice,  le
          informazioni  di  cui  all'allegato  IX  B  e  ogni   altra
          informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
          di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
          procedura di cui all'articolo 77,  paragrafo  2,  direttiva
          2004/18. 
          4. Alla pubblicita' dei  bandi  si  applica  l'articolo  66
          ovvero l'articolo 122.».