Art. 409 Calcolo della graduatoria 1. Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 408, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria: [R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F 1) Dove: a. R1= reddito annuo lordo del richiedente; b. R2= reddito annuo lordo del coniuge convivente; c. R3= reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; d. Ds= coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: R1x0,10; e. Dm= coefficiente degli oneri per situazione di handicap grave ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10; 2) F = coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente e in particolare: a. 4 per il capo famiglia; b. 4 per il coniuge convivente; c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico; d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14; e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14. 2. Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorita' ai sensi dell'articolo 408, comma 2, lettera a) e, successivamente, se residuano ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione. 3. In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 408, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilita', il Ministero della difesa procede secondo le modalita' di cui all'articolo 402, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario. 4. Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilita' alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta. 5. Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati e' stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a un anno di affitto. 6. L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che e' scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria. 7. Se il richiedente, per qualsiasi motivo, recede dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria e' introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorita' dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio. 8. Nell'ipotesi di cui di comma 7, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino a esaurimento. 9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.
Note all'art. 409: - Per il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. - Il testo dell'art. 144 del citato d. lgs. n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici). - 1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione. 3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.».