Art. 411 
 
                     Programmazione della spesa 
 
1. Per le spese relative alla stima degli immobili,  alla  vendita  e
alla  realizzazione  delle  infrastrutture  di   cui   al   programma
pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali  di
bilancio, tenuto anche conto dei proventi di  cui  all'articolo  306,
comma 3, del codice.