Art. 247.
  (Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria)

  Per   i  funzionari  di  pubblica  sicurezza  aventi  qualifica  di
ufficiale  di  polizia  giudiziaria  rimangono  ferme le disposizioni
della legge 18 giugno 1955, n. 517.