Art. 249.
(Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei
               questori per gravi ragioni di servizio)

  Gli  ispettori  generali  capi  ed i questori di pubblica sicurezza
possono,   su  proposta  del  Consiglio  di  amministrazione,  essere
dispensati  o  collocati  a  riposo  per  gravi  ragioni  di servizio
indipendentemente  da  qualsiasi limite di eta' e di servizio, con il
trattamento di cui all'art. 238.