Art. 249. (Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio) Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di eta' e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.