Art. 122. 
 
  Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati
fra due lavorazioni contigue, anche  se  effettuate  da  imprenditori
diversi, devono avere spessore sufficiente a  resistere  alle  spinte
del materiale che eventualmente  fosse  accumulato  a  ridosso  degli
stessi diaframmi. 
  Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano una
verso l'altra pervenendo ad un diaframma che  non  offra  sufficiente
garanzia di stabilita', lo ingegnere  capo  puo'  ordinare  che  tale
diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.