Art. 123. 
 
  Se il  piazzale  di  un'escavazione  e'  sovrastante  a  quello  di
un'altra, i lavori debbono essere condotti in  modo  da  impedire  la
caduta accidentale di materiali nella escavazione sottostante. 
  Qualora si tratti di imprese diverse debbono essere  presi  accordi
per regolare lo sparo delle mine. 
  Quando le  misure  adottate  non  soddisfino  alle  esigenze  della
sicurezza, l'ingegnere capo impone, in via  definitiva,  prescrizioni
in proposito.