Art. 380. 
                  Arresto obbligatorio in flagranza 
  1. Gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
all'arresto di chiunque e' colto  in  flagranza  di  un  delitto  non
colposo, consumato o tentato, per il quale  la  legge  stabilisce  la
pena dell'ergastolo o della reclusione non  inferiore  nel  minimo  a
cinque anni e nel massimo a venti anni. 
  2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali  e  gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto  di  chiunque  e'
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati
o tentati: 
    a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo
I del libro II del codice penale per i quali  e'  stabilita  la  pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni; 
    b) delitto di devastazione e  saccheggio  previsto  dall'articolo
419 del codice penale; 
    c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel  titolo  VI
del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a  dieci
anni; 
    d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo  600
del codice penale; 
    e) delitto di furto, quando  ricorre  la  circostanza  aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n.  533  o  taluna
delle circostanze  aggravanti  previste  dall'articolo  625  comma  1
numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale; 
    f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale
e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; 
    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione  nello  Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse  e
di esplosivi, nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse  quelle
previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110; 
    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope  puniti
a norma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685; 
    i) delitti commessi per finalita' di terrorismo  o  di  eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge  stabilisce  la  pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni; 
    l)   delitti   di   promozione,   costituzione,    direzione    e
organizzazione delle associazioni segrete  previste  dall'articolo  1
della legge 25 gennaio 1982 n. 17, della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416- bis comma  2  del  codice  penale,  delle
associazioni di carattere militare  previste  dall'articolo  1  della
legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o  dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20  giugno  1952  n.
645; 
    m)   delitti   di   promozione,   direzione,    costituzione    e
organizzazione   della   associazione   per    delinquere    prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e'
diretta alla commissione di piu'  delitti  fra  quelli  previsti  dal
comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente
comma. 
  3. Se si tratta di delitto perseguibile  a  querela,  l'arresto  in
flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene  proposta,  anche  con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o  all'agente  di  polizia
giudiziaria presente nel  luogo.  Se  l'avente  diritto  dichiara  di
rimettere  la  querela,  l'arrestato  e'  posto   immediatamente   in
liberta'.