Art. 382. 
                         Stato di flagranza 
  1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona  offesa  o  da  altre  persone  ovvero  e'
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso
il reato immediatamente prima. 
  2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura  fino  a  quando
non e' cessata la permanenza.