Art. 383.
Facolta' di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata
a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti
perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne
rilascia copia.