Art. 383. 
              Facolta' di arresto da parte dei privati 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e'  autorizzata
a procedere all'arresto in flagranza, quando  si  tratta  di  delitti
perseguibili di ufficio. 
  2.  La  persona  che  ha  eseguito  l'arresto  deve  senza  ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato  alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della  consegna  e  ne
rilascia copia.