Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.)
(Archivio nazionale delle strade)
1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi
dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato
tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico
veicolare e degli incidenti, e' completamente informatizzato e
distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro
interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o
complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per
categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada
e' indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi
dati concernenti la strada in se', la sua percorribilita' nei vari
tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle
infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le
eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonche' tutte le
occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta
gli articoli da 20 a 33 del codice.
3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare
su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui
all'articolo 2, del codice; per ogni strada e' indicata l'entita' del
traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i
vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie
di veicoli.
4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti
localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il
luogo esatto in cui l'incidente e' avvenuto, il tipo di veicolo od i
tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad
identificarli, l'entita' e le modalita' dell'incidente con le
conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli
utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di
patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli
coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non
era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie,
comminate a seguito dell'incidente stesso.
5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilita' da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54,
comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilita' deve
essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati
l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi
previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice, sono formati e
aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati
nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31
gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad
inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente
compila gli elenchi.
6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti
proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di
monitoraggio di cui all'articolo 404, comma 3.
7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e
continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti
proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo
226, comma 3, del codice nonche' attraverso le comunicazioni
telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di
loro competenza.
8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle
sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal
Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle societa'
concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le
autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati
dalle regioni per la rimanente viabilita'. Le direttive devono essere
conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed
internazionali.
9. Le modalita' di consultazione dell'archivio sono determinate
nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese
verra' fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6,
lettera c) del codice.
11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il
Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del
traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota all'art. 401:
- Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art.
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