Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.) 
                  (Archivio nazionale delle strade) 
  1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai  sensi
dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi  allo  stato
tecnico  e  giuridico  delle  strade  con  indicazioni  del  traffico
veicolare  e  degli  incidenti,  e'  completamente  informatizzato  e
distinto  in  cinque   sezioni   ad   accesso   diretto,   fra   loro
interconnesse,  capaci  di  fornire   una   visione   selezionata   o
complessiva dei dati da cui risultano popolate. 
  2. La prima sezione contiene l'elenco  delle  strade  distinte  per
categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni  strada
e' indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi
dati concernenti la strada in se', la sua  percorribilita'  nei  vari
tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e  strutturali  delle
infrastrutture,  le  caratteristiche  dei  mezzi  circolanti   e   le
eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonche' tutte  le
occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti,  giusta
gli articoli da 20 a 33 del codice. 
  3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare
su ogni strada,  sempre  raggruppate  secondo  le  categorie  di  cui
all'articolo 2, del codice; per ogni strada e' indicata l'entita' del
traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per  i
vari periodi di tempo in cui si effettua e per le  diverse  categorie
di veicoli. 
  4.  La  terza  sezione  contiene  l'indicazione   degli   incidenti
localizzati per ogni strada; al riguardo devono  essere  indicati  il
luogo esatto in cui l'incidente e' avvenuto, il tipo di veicolo od  i
tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti  i  dati  idonei  ad
identificarli,  l'entita'  e  le  modalita'  dell'incidente  con   le
conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli
utenti  coinvolti  nell'incidente,  con  l'indicazione  del  tipo  di
patente di guida ed anno di rilascio  per  i  guidatori  dei  veicoli
coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi  non
era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o  accessorie,
comminate a seguito dell'incidente stesso. 
  5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilita' da  parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera  ai  sensi  dell'articolo  54,
comma 1, lettera n) del codice; tale stato  di  percorribilita'  deve
essere indicato per ogni strada. Fino  a  che  non  vengano  attivati
l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli  elenchi
previsti dall'articolo 226, comma  4,  del  codice,  sono  formati  e
aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti  indicati
nel comma 4 citato, i quali sono  tenuti  annualmente,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, con i dati  relativi  all'anno  precedente,  ad
inviarli  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  che  tempestivamente
compila gli elenchi. 
  6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti
proprietari relativi alle  indicazioni  fornite  dai  dispositivi  di
monitoraggio di cui all'articolo 404, comma 3. 
  7.  Le  sezioni  suddette  verranno  popolate   automaticamente   e
continuamente  aggiornate  attraverso  i  dati  forniti  dagli   enti
proprietari delle strade obbligati a  farlo  ai  sensi  dell'articolo
226,  comma  3,  del  codice  nonche'  attraverso  le   comunicazioni
telematiche   fornite   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli   e
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i  dati  di
loro competenza. 
  8. I dati per la formazione ed  il  periodico  aggiornamento  delle
sezioni verranno forniti, sulla base delle  direttive  elaborate  dal
Ministero  dei  lavori   pubblici,   dall'ANAS   e   dalle   societa'
concessionarie  rispettivamente  per  le  strade  statali  e  per  le
autostrade in concessione e dagli altri enti  proprietari  coordinati
dalle regioni per la rimanente viabilita'. Le direttive devono essere
conformi   alle   direttive   ed   ai   regolamenti   comunitari   ed
internazionali. 
  9. Le modalita' di  consultazione  dell'archivio  sono  determinate
nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241. 
  10. Alla  tenuta  dell'archivio  nazionale  delle  strade  provvede
l'Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza  stradale
del Ministero dei  lavori  pubblici.  Alle  relative  maggiori  spese
verra' fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma  6,
lettera c) del codice. 
  11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale  delle  strade,  il
Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento  del
traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
          Nota all'art. 401:
             -  Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art.
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