Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) 
                  (Archivio nazionale dei veicoli) 
  1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione
generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5  a  9,
del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni ai  punti  e),
f), g),  h),  i),  l),  m),  n),  dell'articolo  47  del  codice,  e'
completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti  all'interno
del sistema informatico della Direzione generale  della  M.C.T.C.  in
cinque distinte sezioni ad accesso  diretto,  fra  loro  strettamente
interconnesse,  capaci  di  fornire   una   visione   selezionata   o
complessiva dei dati da cui risultano popolate. 
  2. La sezione "omologazioni" contiene le  caratteristiche  tecniche
dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e  delle  prove  di
omologazione o di ammissione alla circolazione. 
  3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone
fisiche e giuridiche che risultino dal certificato  di  proprieta'  o
che  si  siano  dichiarate,  nei  confronti   dei   veicoli   gestiti
dall'archivio     nazionale,      proprietarie,      comproprietarie,
usufruttuarie, locatarie con facolta' di acquisto, oppure  venditrici
con patto di riservato dominio. 
  4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati
di identificazione, il colore, i dati relativi  all'emanazione  della
carta di  circolazione  e  del  certificato  di  proprieta',  i  dati
relativi a  tutte  le  successive  vicende  tecniche  giuridiche  del
veicolo stesso. 
  5.  La  sezione  "trasporto  merci"  contiene  gli  estremi   delle
autorizzazioni e delle licenze rilasciate  a  favore  di  autoveicoli
idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto  proprio,
nonche' la situazione continuamente  aggiornata  dell'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
merci per conto di terzi. 
  6. La sezione  "incidenti"  contiene,  per  ogni  veicolo,  i  dati
relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto,
con l'indicazione, per ciascun incidente,  dei  dati  anagrafici  del
conducente, delle modalita', del tempo e del luogo in cui  lo  stesso
si sia verificato, della natura ed entita' dei danni riportati, delle
conseguenze che ne siano derivate. 
  7.  Le  sezioni  di  cui  ai  commi  2  e   5   verranno   popolate
automaticamente utilizzando  i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema
informatico  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e  verranno
continuamente aggiornate dagli uffici  centrali  e  periferici  della
stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3
e  4  verranno  popolate  automaticamente  utilizzando  i  dati  gia'
disponibili nel sistema informatico della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. e nel sistema informatico ACI-PRA e  verranno  continuamente
aggiornate dagli uffici della Direzione  generale  della  M.C.T.C.  a
mezzo di procedure informatiche interattive o differite e dal sistema
informatico ACI-PRA a mezzo di  trasferimento  di  dati  su  supporto
magnetico o per via telematica. La sezione di cui al comma  6  verra'
gradualmente popolata ed in seguito continuamente  aggiornata  con  i
dati  trasmessi,  per  via  telematica  o  su   supporto   magnetico,
dall'autorita'  di  polizia   che   ha   rilevato   l'incidente.   Il
trasferimento dei dati necessari al popolamento ed  all'aggiornamento
delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 verra' eseguito,  dal  sistema
informatico ACI-PRA, dalle autorita' di polizia, e dalle compagnie di
assicurazione secondo i tracciati record che verranno  stabiliti  con
decreto del Ministro dei trasporti, sentiti le Amministrazioni e  gli
Enti interessati, nel termine di un mese  decorrente  rispettivamente
dalla   data   di   presentazione   della   formalita'   dalla   data
dell'incidente  o  dalla  data  di  presentazione  di   denuncia   di
incidente. 
  8. Alla tenuta  dell'archivio  nazionale  dei  veicoli  di  cui  al
presente articolo e  dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla
guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico  della
Direzione generale della M.C.T.C. Le modalita' di consultazione  sono
affidate ai programmi interattivi di interrogazione gia'  disponibili
o che sara' necessario rendere disponibili  nel  sistema  informatico
della Direzione generale della M.C.T.C. 
  9.  Le  modalita'  di  accesso  all'archivio,  sono  stabilite  nel
rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il  decreto
del Presidente della Repubblica  13  marzo  1986,  n.  156,  relativo
all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED  della
Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine  di
far  fronte,  sia  attraverso  le  maggiorazioni  dei  canoni  e  dei
corrispettivi sia attraverso  l'istituzione  dei  diritti  aggiuntivi
correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri
derivanti dall'applicazione dei commi precedenti. 
  10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con l'archivio
delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati
alla guida di cui all'articolo 403. 
  11.   Al   fine   di    assicurare    la    puntuale    adeguatezza
dell'informatizzazione  alle  esigenze  della   Amministrazione,   la
tempestivita' dell'intervento informatico  nonche'  l'uniformita'  di
indirizzo di tale intervento, la divisione della  Direzione  generale
della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del  presente  regolamento,
gestisce il centro elaborazione dati, e'  posta,  ferma  restando  la
tabella  I  allegata  alla  legge  1  dicembre  1986,  n.  870,  alle
dipendenze del Direttore  generale  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. ed assume  tutte  le  competenze  necessarie  per  garantire
l'informatizzazione   delle    procedure    nonche'    la    gestione
amministrativo-contabile del sistema. Con decreto  del  Ministro  dei
trasporti  vengono  di  conseguenza  variate  le   competenze   delle
Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro
b) della predetta tabella sono  integrati  con  la  previsione  della
funzione di direttore del CEIS.  L'organizzazione  interna  del  CEIS
viene stabilita con norme  regolamentari  adottate  con  decreto  del
Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
13 giugno 1991, n.190. 
 
          Note all'art. 402:
             - Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota  all'art.
          73.
             - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 156 reca: "Regolamento per
          l'ammissione  all'utenza  del  servizio  di informatica del
          centro elaborazione dati  della  Direzione  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
             La  tabella 1 allegata alla citata legge n. 870 del 1986
          (si veda in nota all'art.  234)  e'  stata  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16
          dicembre 1986.
             -  Per  il  testo  dell'art.  3,  comma 2 della legge 13
          giugno 1991, n.  190 si veda in nota alle premesse.