Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.)
(Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)
1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita
presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo
226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle
abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, e' completamente
informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema
informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque
distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente
interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o
complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per
ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento
di emissione del documento di guida, dalla richiesta
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli
esami, ove ricorrano, nonche' a tutti i procedimenti successivi quali
il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca;
contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione
professionale.
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone
fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.
4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni
commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del
luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore
con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo
alla guida del quale l'infrazione stessa e' stata commessa.
5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni
comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia
di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di
sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di
infrazione alle norme della circolazione stradale.
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati
relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato
coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del
veicolo, delle modalita', del tempo e del luogo ove lo stesso si sia
verificato, della natura e dell'entita' dei danni, delle conseguenze
che ne siano derivate, nonche' i dati relativi allo stato dei
procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al
comma 5.
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate
automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema
informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno
continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della
stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero
dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato
gia' esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale
della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati
gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale
della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati
trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo
che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la
sanzione. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e
in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via
telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha
rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui
l'incidente stesso e' stato denunciato. Il trasferimento dei dati
necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai
commi 4, 5 e 6 verra' eseguito secondo i tracciati record che
verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel
termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di
accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della
sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di
assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia
dell'incidente.
8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverra' con le
modalita' di cui all'articolo 402, comma 8.
9. L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto telematico
con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli
articoli 401 e 402.