Art. 404 (Art. 227 Cod. Str.) 
                    (Dispositivi di monitoraggio) 
  1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1,
del codice, sono installati dagli enti proprietari della  strada  nei
luoghi di  ciascuna  strada,  in  cui  l'installazione  risulti  piu'
opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della  circolare
da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici -  Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due  mesi
dall'entrata in vigore del  codice.  Gli  enti  proprietari  indicano
tempestivamente  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato
generale per la  circolazione  e  la  sicurezza  stradale,  i  luoghi
dell'installazione ed inseriscono  gli  stessi  nel  proprio  catasto
stradale,   entro   trenta   giorni   dall'indicazione;   la    prima
installazione deve avvenire nel termine indicato  dall'articolo  239,
comma  2,  del  codice.  L'indicazione  puo'  essere   modificata   o
aggiornata dall'ente proprietario ogni qual  volta  le  esigenze  del
traffico o della circolazione lo richiedano. 
  2. La  custodia  e  la  manutenzione  di  tali  dispositivi  spetta
all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario e' tenuto  ad
inviare mensilmente i dati tratti  dai  dispositivi  di  monitoraggio
all'archivio nazionale delle  strade  di  cui  all'articolo  226  del
codice,  seguendo  le  modalita'  fissate  dal  Ministro  dei  lavori
pubblici con apposita direttiva. 
  3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento  acustico
ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice,  l'ente
proprietario e'  tenuto  ad  osservare  le  direttive  impartite  dal
Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In
esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni  strada,  i  dispositivi
devono essere eventualmente impiantati, le modalita' di installazione
e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si  osservano  i
termini  di  cui  all'articolo  239,  comma  2,  del  codice.  L'ente
proprietario della strada e' tenuto mensilmente  ad  inviare  i  dati
raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo  226
del codice e al Ministero dell'ambiente,  secondo  le  modalita'  che
saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal
Ministero dell'ambiente.