Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.)
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di
strade).
1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche
amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono
fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente
regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del
codice e dovranno essere versati dagli interessati all'atto della
presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni,
omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto
corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il
rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e
permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando
il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati
dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni
anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni
in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori
pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si
applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle
mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento
lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.