Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.)
(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore
e recepimento delle direttive comunitarie)
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione
del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano
ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove
norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai
Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle
norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione
dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle
direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27
dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n.
183, nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire
l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche'
quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o
impedita capacita' motoria o sensoriale.
4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal
presente regolamento, sono recepite con le modalita' ed i tempi di
cui all'articolo 229 del codice.
Note all'art. 406:
- Le leggi 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione nella
legislazione italiana delle direttive della Comunita'
economica europea concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) e 25 novembre
1975, n. 707 (Prescrizioni particolari relative alle
caratteristiche di sicurezza dei veicoli) sono abrogate, a
decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 231 del D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari".