Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.) (Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie) 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti. 3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. 4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.
Note all'art. 406: - Le leggi 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) e 25 novembre 1975, n. 707 (Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli) sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 231 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".