Art. 278. 
      Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture 
 
  1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione  di  innovazioni
degli ordinamenti e delle strutture puo' essere  attuata,  oltre  che
sulla base di  programmi  nazionali,  su  proposta  dei  collegi  dei
docenti,  dei  consigli  di  circolo  e  di  istituto,  dei  consigli
scolastici  distrettuali,  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, degli Istituti regionali di  ricerca,  sperimentazione  e
aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione. 
  2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere:  la
identificazione del problema che si vuole affrontare con la  relativa
motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di  lavoro;  la
individuazione degli strumenti e delle condizioni  organizzative;  il
preventivo di spesa; la  descrizione  dei  procedimenti  metodologici
nelle varie fasi della sperimentazione; le modalita' di verifica  dei
risultati e della loro pubblicizzazione. 
  3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza  con
propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari
di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e
per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali
comitati  scientifico-didattici  preposti  alla  sperimentazione,  la
durata della sperimentazione, le prove  di  esame  di  licenza  o  di
maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici. 
  4.  Per  i  fini  di  cui  al  presente  articolo  le  proposte  di
sperimentazione devono essere inoltrate al  Ministro  della  pubblica
istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale  di
ricerca, sperimentazione e  aggiornamento  educativi  competente  per
territorio. 
  5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto,  sentiti
l'istituto  regionale  competente  e  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, il carattere di scuola  sperimentale  a  plessi,
circoli o istituti che per  almeno  un  quinquennio  abbiano  attuato
validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale
il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture  e  degli
ordinamenti e le modalita' per il reperimento e  l'utilizzazione  del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. 
  6. Le istituzioni a cui sia stato gia'  riconosciuto  con  apposito
decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono,  ai
sensi del precedente comma 5, tale carattere.