Art. 279. Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali 1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.