Art. 341 
 
 
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con  intermediari
finanziari e convenzione di moratoria 
 
    1.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni
l'imprenditore, che, al  solo  scopo  di  ottenere  l'apertura  della
procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione o il consenso alla  sottoscrizione  della
convenzione di moratoria, si sia  attribuito  attivita'  inesistenti,
ovvero,  per  influire  sulla  formazione  delle  maggioranze,  abbia
simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 
    2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: 
    a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli  amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; 
    b)   la   disposizione   dell'articolo   333    agli    institori
dell'imprenditore; 
    c) le disposizioni degli articoli 334 e 335  al  commissario  del
concordato preventivo; 
    d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. 
    3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa  o
di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa  di  accordi
di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5,  si  applicano  le
disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d). 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.