(Trattato-art. 317)
 
                              Art. 317 
 
 
  L'Austria s'impegna a provvedere perche' i vagoni  austriaci  siano
muuiti di dispositivi che permettano: 
 
    1° di introdurli nella composizione dei  treni  merci  circolanti
sulle  linee  di  quelle  delle  Potenze  alleate  e  associate   che
partecipano alla convenzione di Berna del 15 maggio  1886  modificata
il 18 maggio  1907,  senza  ostacolare  il  funzionamento  del  freno
continuo che potesse essere adottato in questi paesi, nei dieci  anni
che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato; 
 
    2° di introdurre i vagoni delle dette Potenze nella  composizione
di tutti i treni merci circolanti sulle linee austriache. 
 
  Il materiale rotabile delle  Potenze  alleate  e  associate  godra'
sulle  linee  austriache  dello  stesso  trattamento  del   materiale
austriaco, per quanto riguarda la circolazione, la manutenzione e  le
riparazioni.