Art. 511. Ricevuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesoreria il tesoriere centrale, col concorso del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di riserva, estrae dalla medesima il danaro, i biglietti e gli altri valori da spedire e numeratili li ripone nelle casse, nei recipienti o in plichi bene assicurati e sigillati, compilandone processo verbale, che e' sottoscritto dagli intervenuti nella operazione. Per l'invio dei fondi da una sezione di tesoreria ad un'altra od alla tesoreria centrale, od alla R. zecca, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria estrae i valori dalla cassa ed alla presenza del capo della delegazione del tesoro li ripone nelle casse, nei recipienti o nei plichi, come e' prescritto nel comma precedente.