(Regolamento-art. 511)
 
                              Art. 511. 
 
 
  Ricevuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesoreria il tesoriere
centrale, col concorso del controllore capo  e  del  detentore  della
terza chiave della cassa di riserva, estrae dalla medesima il danaro,
i biglietti e gli altri valori da  spedire  e  numeratili  li  ripone
nelle casse, nei recipienti o in plichi bene assicurati e  sigillati,
compilandone processo verbale, che e' sottoscritto dagli  intervenuti
nella operazione. 
 
  Per l'invio dei fondi da una sezione di tesoreria  ad  un'altra  od
alla tesoreria centrale, od alla R. zecca, l'istituto incaricato  del
servizio di tesoreria estrae i valori dalla cassa  ed  alla  presenza
del capo della delegazione del tesoro  li  ripone  nelle  casse,  nei
recipienti o nei plichi, come e' prescritto nel comma precedente.