Art. 512. Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia, il tesoriere centrale ed il controllore capo o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata, accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria sino a quello della stazione, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal capo stazione la ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione. Se la spedizione e' fatta da una sezione di tesoreria, alla consegna dei fondi alla ferrovia provvedono i rappresentanti dello istituto incaricato del servizio di tesoreria, accompagnati, ove sia il caso, dalla forza pubblica e senza l'intervento del capo della delegazione del tesoro. Se, infine, la spedizione si fa per mare con navi dello Stato o con piroscafi delle societa' di navigazione con le quali lo Stato abbia stipulato convenzioni per tale servizio, i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, debbono accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria fino a bordo della nave, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione.