(Regolamento-art. 512)
 
                              Art. 512. 
 
 
  Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia,  il  tesoriere
centrale ed il controllore capo o i loro  delegati  debbono,  insieme
colla forza armata, accompagnare le casse e i recipienti  dal  locale
della tesoreria sino a quello della stazione, ed ivi, fatta la debita
consegna, ritirare dal  capo  stazione  la  ricevuta  per  unirla  al
processo verbale di spedizione. 
 
  Se la spedizione  e'  fatta  da  una  sezione  di  tesoreria,  alla
consegna dei fondi alla ferrovia provvedono  i  rappresentanti  dello
istituto incaricato del servizio di tesoreria, accompagnati, ove  sia
il caso, dalla forza pubblica e senza  l'intervento  del  capo  della
delegazione del tesoro. 
 
  Se, infine, la spedizione si fa per mare con navi dello Stato o con
piroscafi delle societa' di navigazione con le quali lo  Stato  abbia
stipulato   convenzioni   per   tale   servizio,   i   rappresentanti
dell'istituto  incaricato  del   servizio   di   tesoreria,   debbono
accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria  fino
a bordo della nave, ed ivi, fatta la debita  consegna,  ritirare  dal
comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al
processo verbale di spedizione.