(Regolamento-art. 514)
 
                              Art. 514. 
 
 
  Le spedizioni dei biglietti o  d'altri  valori  cartacei  si  fanno
anche per mezzo della  posta  in  pieghi  assicurati,  osservando  le
speciali norme  stabilite  d'accordo  col  ministero  delle  poste  e
telegrafi. 
 
  Per tali spedizioni si compila processo verbale secondo il disposto
dell'art. 511 del presente regolamento.