Art. 515. Il movimento dei fondi tra sezione e sezione di tesoreria provinciale e fra la tesoreria centrale e le dette sezioni, a mezzo di quella di Roma, e' disposto in modo che l'uscita di una sezione o della tesoreria centrale si bilanci nello stesso giorno con l'entrata di altra sezione o della stessa tesoreria centrale. L'uscita e' giustificata provvisoriamente sotto il titolo dei vaglia del tesoro, con un verbale a cui e' allegato l'ordine di spedizione. L'entrata e' giustificata con la emissione di un vaglia del tesoro a favore dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria di quella localita' dove e' avvenuta l'uscita. Pervenuto il vaglia alla sezione di tesoreria che ha spedito i fondi, questa annulla il verbale ed indica nel giornale generale di uscita la data e il numero del vaglia stesso.