(Regolamento-art. 515)
 
                              Art. 515. 
 
 
  Il  movimento  dei  fondi  tra  sezione  e  sezione  di   tesoreria
provinciale e fra la tesoreria centrale e le dette sezioni,  a  mezzo
di quella di Roma, e' disposto in modo che l'uscita di una sezione  o
della tesoreria centrale si bilanci nello stesso giorno con l'entrata
di altra sezione o della stessa tesoreria centrale. 
 
  L'uscita e'  giustificata  provvisoriamente  sotto  il  titolo  dei
vaglia del tesoro, con un verbale  a  cui  e'  allegato  l'ordine  di
spedizione. L'entrata e' giustificata con la emissione di  un  vaglia
del tesoro a favore dello stabilimento dell'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria di quella localita' dove e' avvenuta l'uscita. 
 
  Pervenuto il vaglia alla sezione di  tesoreria  che  ha  spedito  i
fondi, questa annulla il verbale ed indica nel giornale  generale  di
uscita la data e il numero del vaglia stesso.