(Regolamento-art. 516)
 
                              Art. 516. 
 
 
  Per la trasmissione di valute cartacee da sezione a sezione o dalle
sezioni alla tesoreria centrale od alla  cassa  speciale,  l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria puo'  valersi  della  franchigia
postale, al quale effetto il capo della delegazione del tesoro appone
il visto sulle relative richieste. 
 
  Per il movimento delle valute metalliche a mezzo della  ferrovia  o
dei piroscafi  postali,  l'istituto  suddetto  puo'  fare  uso  della
richiesta firmata dal capo della delegazione per l'applicazione delle
tariffe speciali e delle altre agevolazioni concesse allo Stato.