(Codice di procedura penale-art. 580)
 
                              Art. 580 
 
           (Esecuzione della condanna alla pena di morte) 
 
  Quando deve eseguirsi una sentenza di condanna alla pena di  morte,
il pubblico ministero comunica di  urgenza  la  sentenza,  appena  e'
divenuta irrevocabile, al Ministro della giustizia. 
 
  Il  pubblico  ministero,  appena  pervenute  le  disposizioni   del
Ministro della giustizia, stabilisce, quando ne e' il caso, il giorno
e l'ora dell'esecuzione nel luogo designato e ne  da'  partecipazione
alla direzione dello stabilimento per i provvedimenti necessari. 
 
  All'esecuzione  intervengono   un   rappresentante   del   pubblico
ministero, assistito dal segretario, un medico designato dal pubblico
ministero e un ministro  del  culto  professato  dal  condannato,  se
questi lo richiede. Il segretario compila il  processo  verbale,  nel
quale e' fatta menzione anche dell'ora dell'esecuzione ed e' inserita
la dichiarazione della morte del condannato accertata dal medico. 
 
  Dell'avvenuta   esecuzione   si   fa   certificazione    in    fine
dell'originale della sentenza di condanna, a cura del cancelliere del
giudice che l'ha pronunciata. 
 
  Se il condannato alla pena di morte non e'  detenuto,  il  pubblico
ministero trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza  l'ordine  di
carcerazione del condannato, a norma dell'articolo seguente.