Art. 580 (Esecuzione della condanna alla pena di morte) Quando deve eseguirsi una sentenza di condanna alla pena di morte, il pubblico ministero comunica di urgenza la sentenza, appena e' divenuta irrevocabile, al Ministro della giustizia. Il pubblico ministero, appena pervenute le disposizioni del Ministro della giustizia, stabilisce, quando ne e' il caso, il giorno e l'ora dell'esecuzione nel luogo designato e ne da' partecipazione alla direzione dello stabilimento per i provvedimenti necessari. All'esecuzione intervengono un rappresentante del pubblico ministero, assistito dal segretario, un medico designato dal pubblico ministero e un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede. Il segretario compila il processo verbale, nel quale e' fatta menzione anche dell'ora dell'esecuzione ed e' inserita la dichiarazione della morte del condannato accertata dal medico. Dell'avvenuta esecuzione si fa certificazione in fine dell'originale della sentenza di condanna, a cura del cancelliere del giudice che l'ha pronunciata. Se il condannato alla pena di morte non e' detenuto, il pubblico ministero trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, a norma dell'articolo seguente.