Art. 581 (Esecuzione di pene detentive) Il pubblico ministero o il pretore, competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, se questi non e' gia' detenuto. Tale ordine contiene le generalita' del condannato o quant'altro valga a identificarlo e l'indicazione della sentenza di condanna e della pena. Per l'esecuzione dell'ordine si osservano le disposizioni dell'articolo 267. Se non si ha sospetto di fuga e la durata della pena non e' superiore a sei mesi, prima di emettere l'ordine di carcerazione il pubblico ministero o il pretore puo' far notificare al condannato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Se il condannato e' detenuto, il pubblico ministero o il pretore ne informa il Ministero della giustizia affinche' sia provveduto all'esecuzione della pena. Se il condannato non detenuto si trova fuori della circoscrizione in cui il pubblico ministero o il pretore esercita il proprio ufficio, l'ordine di carcerazione e' trasmesso per l'esecuzione al procuratore del Re o al pretore del luogo in cui il condannato si trova. L'ordine puo' anche essere trasmesso direttamente all'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo medesimo.