(Codice di procedura penale-art. 581)
 
                              Art. 581 
 
                   (Esecuzione di pene detentive) 
 
  Il pubblico ministero o il pretore, competente per l'esecuzione  di
una sentenza di condanna a pena detentiva, trasmette all'Autorita' di
pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, se questi
non e'  gia'  detenuto.  Tale  ordine  contiene  le  generalita'  del
condannato o quant'altro valga a identificarlo e l'indicazione  della
sentenza di condanna e della pena. Per  l'esecuzione  dell'ordine  si
osservano le disposizioni dell'articolo 267. 
 
  Se non si ha sospetto di  fuga  e  la  durata  della  pena  non  e'
superiore a sei mesi, prima di emettere l'ordine di  carcerazione  il
pubblico ministero o il pretore puo'  far  notificare  al  condannato
l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. 
 
  Se il condannato e' detenuto, il pubblico ministero o il pretore ne
informa  il  Ministero  della  giustizia  affinche'  sia   provveduto
all'esecuzione della pena. 
 
  Se il condannato non detenuto si trova fuori  della  circoscrizione
in cui il  pubblico  ministero  o  il  pretore  esercita  il  proprio
ufficio, l'ordine di carcerazione e' trasmesso  per  l'esecuzione  al
procuratore del Re o al pretore del luogo in  cui  il  condannato  si
trova.   L'ordine   puo'   anche   essere   trasmesso    direttamente
all'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo medesimo.