(Codice di procedura penale-art. 582)
 
                              Art. 582 
 
                  (Esecuzione di pene concorrenti) 
 
  Quando contro la stessa persona sono state pronunciate due  o  piu'
sentenze o  decreti  di  condanna  per  reati  diversi,  il  pubblico
ministero o il pretore determina se occorre quale pena  debba  essere
eseguita, in osservanza delle norme  sul  concorso  di  pene.  Se  le
condanne vennero inflitte da giudici diversi,  provvede  il  pubblico
ministero presso il giudice che pronuncio'  l'ultima  condanna  o  il
procuratore del Re del circondario in  cui  risiede  il  pretore  che
pronuncio' l'ultima condanna. 
 
  Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'. 
 
  Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato  dal
pubblico ministero o dal pretore, si osservano le  norme  concernenti
gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e  seguenti.
Se  l'incidente  promosso  dal   condannato   appare   manifestamente
infondato, il giudice con l'ordinanza che lo rigetta puo'  infliggere
al condannato stesso una punizione a norma del  regolamento  generale
carcerario, dandone partecipazione alla direzione dello  stabilimento
per l'esecuzione; e, se l'opponente non e' detenuto, puo' condannarlo
al pagamento di una somma da lire cento a cinquecento a favore  della
Cassa delle ammende. 
 
  Quando piu' sentenze o decreti di condanna sono  stati  pronunciati
da giudici ordinari  e  da  giudici  speciali  la  competenza  per  i
provvedimenti indicati nelle disposizioni precedenti e per i relativi
incidenti di esecuzione spetta all'Autorita' giudiziaria ordinaria.