Art. 582 (Esecuzione di pene concorrenti) Quando contro la stessa persona sono state pronunciate due o piu' sentenze o decreti di condanna per reati diversi, il pubblico ministero o il pretore determina se occorre quale pena debba essere eseguita, in osservanza delle norme sul concorso di pene. Se le condanne vennero inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che pronuncio' l'ultima condanna o il procuratore del Re del circondario in cui risiede il pretore che pronuncio' l'ultima condanna. Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'. Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si osservano le norme concernenti gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e seguenti. Se l'incidente promosso dal condannato appare manifestamente infondato, il giudice con l'ordinanza che lo rigetta puo' infliggere al condannato stesso una punizione a norma del regolamento generale carcerario, dandone partecipazione alla direzione dello stabilimento per l'esecuzione; e, se l'opponente non e' detenuto, puo' condannarlo al pagamento di una somma da lire cento a cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Quando piu' sentenze o decreti di condanna sono stati pronunciati da giudici ordinari e da giudici speciali la competenza per i provvedimenti indicati nelle disposizioni precedenti e per i relativi incidenti di esecuzione spetta all'Autorita' giudiziaria ordinaria.