Art. 583 (Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena) Se viene arrestata una persona per esecuzione di pena o perche' sia evasa mentre scontava una condanna, e sorge dubbio sull'identita' della medesima, il procuratore del Re o il pretore del luogo dell'arresto la interroga e compie ogni altra indagine utile per l'identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non e' il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione: se l'identita' personale e' dubbia, ne rimette l'accertamento al giudice competente per gli incidenti di esecuzione. Se, nonostante gli atti compiuti, l'identita' personale rimane incerta, il giudice con l'ordinanza che decide sull'incidente dichiara non raggiunta l'identificazione allo stato degli atti, e si osservano le disposizioni dell'articolo 84, in quanto sono applicabili. La competenza per decidere sull'incidente spetta al predetto giudice anche quando la persona menzionata nella prima parte di questo articolo debba ancora essere giudicata per altri reati, nel quale caso l'ordinanza e' comunicata all'Autorita' procedente, che emette i provvedimenti sospensivi preveduti dall'articolo 84.