(Codice di procedura penale-art. 583)
 
                              Art. 583 
 
  (Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena) 
 
  Se viene arrestata una persona per esecuzione di pena o perche' sia
evasa mentre scontava una condanna,  e  sorge  dubbio  sull'identita'
della medesima,  il  procuratore  del  Re  o  il  pretore  del  luogo
dell'arresto la interroga e compie  ogni  altra  indagine  utile  per
l'identificazione.  Quando  riconosce  che  l'arrestato  non  e'   il
condannato, ne ordina immediatamente la liberazione:  se  l'identita'
personale e' dubbia, ne rimette l'accertamento al giudice  competente
per gli incidenti di esecuzione. 
 
  Se, nonostante gli  atti  compiuti,  l'identita'  personale  rimane
incerta,  il  giudice  con  l'ordinanza  che  decide   sull'incidente
dichiara non raggiunta l'identificazione allo stato degli atti, e  si
osservano  le  disposizioni  dell'articolo   84,   in   quanto   sono
applicabili. 
 
  La  competenza  per  decidere  sull'incidente  spetta  al  predetto
giudice anche quando la  persona  menzionata  nella  prima  parte  di
questo articolo debba ancora essere giudicata per  altri  reati,  nel
quale caso l'ordinanza e' comunicata  all'Autorita'  procedente,  che
emette i provvedimenti sospensivi preveduti dall'articolo 84.