(Codice di procedura penale-art. 584)
 
                              Art. 584 
 
               (Persona condannata per errore di nome) 
 
  Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per  errore
di nome  incorso  negli  atti  del  procedimento,  si  provvede  alla
correzione nella forma indicata nell'articolo  149,  soltanto  se  la
persona contro cui si doveva procedere e' stata  citata  anche  sotto
altro nome nel procedimento stesso; altrimenti si provvede a' termini
del numero 3° dell'articolo 554. In ogni caso l'esecuzione contro  la
persona erroneamente condannata e' senz'altro sospesa.