Art. 584 (Persona condannata per errore di nome) Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome incorso negli atti del procedimento, si provvede alla correzione nella forma indicata nell'articolo 149, soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata anche sotto altro nome nel procedimento stesso; altrimenti si provvede a' termini del numero 3° dell'articolo 554. In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' senz'altro sospesa.