(Codice di procedura penale-art. 585)
 
                              Art. 585 
 
              (Competenza del giudice di sorveglianza) 
 
  Le funzioni indicate  nell'articolo  144  del  codice  penale  sono
esercitate, presso ciascun tribunale e negli altri  luoghi  designati
con  decreto  del  Ministro   della   giustizia,   dal   giudice   di
sorveglianza. 
 
  Tali  funzioni  appartengono  al  giudice  del  luogo  in  cui   il
condannato si trova a espiare la pena, dovunque sia stata pronunciata
la sentenza di condanna. 
 
  Esse sono esercitate in confronto di tutti i condannati a qualsiasi
pena detentiva, purche' tale  pena  venga  scontata  in  stabilimenti
dipendenti dal Ministero della giustizia. 
 
  Il  pretore  esercita  le  predette  funzioni  rispetto  alle  pene
detentive che si scontano nel carcere mandamentale. 
 
  Il giudice o il pretore, sentito il direttore  dello  stabilimento,
delibera mediante ordini di servizio i provvedimenti occorrenti e  li
comunica all'Autorita' che deve eseguirli e al pubblico ministero. 
 
  Tali ordini di servizio non sono soggetti a reclamo, salvo  che  la
legge disponga diversamente.