Art. 585 (Competenza del giudice di sorveglianza) Le funzioni indicate nell'articolo 144 del codice penale sono esercitate, presso ciascun tribunale e negli altri luoghi designati con decreto del Ministro della giustizia, dal giudice di sorveglianza. Tali funzioni appartengono al giudice del luogo in cui il condannato si trova a espiare la pena, dovunque sia stata pronunciata la sentenza di condanna. Esse sono esercitate in confronto di tutti i condannati a qualsiasi pena detentiva, purche' tale pena venga scontata in stabilimenti dipendenti dal Ministero della giustizia. Il pretore esercita le predette funzioni rispetto alle pene detentive che si scontano nel carcere mandamentale. Il giudice o il pretore, sentito il direttore dello stabilimento, delibera mediante ordini di servizio i provvedimenti occorrenti e li comunica all'Autorita' che deve eseguirli e al pubblico ministero. Tali ordini di servizio non sono soggetti a reclamo, salvo che la legge disponga diversamente.