(Codice di procedura penale-art. 586)
 
                              Art. 586 
 
                   (Esecuzione di pene pecuniarie) 
 
  Le condanne a pene pecuniarie  sono  eseguite  nei  modi  stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti. 
 
  Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617  e
618. 
 
  Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto  di  condanna
emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto  con
cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta  e  le  spese
del procedimento entro i cinque giorni successivi alla  scadenza  del
termine per proporre opposizione, qualora questa non venga proposta. 
 
  Quando  sono  accertate  la  mancanza  di  pagamento   della   pena
pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se  ne  e'  il  caso,
della  persona  civilmente  obbligata  per  l'ammenda,  il   pubblico
ministero  o  il  pretore  provvede  alla  conversione   della   pena
pecuniaria in pena detentiva, a  norma  del  codice  penale.  A  tale
effetto trasmette all'Autorita' di  pubblica  sicurezza  l'ordine  di
carcerazione del condannato e puo' fare eseguire, quando  lo  ritiene
opportuno,   la   notificazione   indicata   nel   primo    capoverso
dell'articolo  581.  Se  l'interessato   dichiara   di   opporsi   al
provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore,  si  applica
il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo.