Art. 586 (Esecuzione di pene pecuniarie) Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione, qualora questa non venga proposta. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, a norma del codice penale. A tale effetto trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato e puo' fare eseguire, quando lo ritiene opportuno, la notificazione indicata nel primo capoverso dell'articolo 581. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo.