Art. 587 (Esecuzione delle pene accessorie) Nei casi preveduti dall'articolo 32 del codice penale, il pubblico ministero promuove, appena la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile, i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela. A tal uopo trasmette per estratto la sentenza di condanna al pretore competente e accerta che siano dati i provvedimenti relativi. Quando si deve eseguire un provvedimento che importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o che ne ordina anche provvisoriamente la sospensione, il pretore, in seguito alla predetta comunicazione, da' i provvedimenti necessari a norma delle leggi civili. Quando da una sentenza di condanna o da un altro provvedimento derivano pene accessorie, diverse da quelle prevedute dalle disposizioni precedenti, il pubblico ministero o il pretore ne cura l'esecuzione, comunicando il dispositivo della sentenza di condanna, con l'indicazione delle pene accessorie da eseguirsi, all'Autorita' di pubblica sicurezza e occorrendo alle altre Autorita' interessate. Le stesse disposizioni si osservano per l'esecuzione di pene accessorie provvisoriamente applicate. Il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie che a norma del codice penale conseguono a una condanna e di quelle applicate provvisoriamente.