(Codice di procedura penale-art. 587)
 
                              Art. 587 
 
                 (Esecuzione delle pene accessorie) 
 
  Nei casi preveduti dall'articolo 32 del codice penale, il  pubblico
ministero promuove,  appena  la  sentenza  di  condanna  e'  divenuta
irrevocabile, i provvedimenti necessari  per  la  costituzione  della
tutela. 
 
  A tal uopo trasmette  per  estratto  la  sentenza  di  condanna  al
pretore competente e accerta che siano dati i provvedimenti relativi. 
 
  Quando si deve eseguire un provvedimento  che  importa  la  perdita
della patria potesta' o dell'autorita' maritale o che ne ordina anche
provvisoriamente la sospensione, il pretore, in seguito alla predetta
comunicazione, da' i provvedimenti  necessari  a  norma  delle  leggi
civili. 
 
  Quando da una sentenza di condanna  o  da  un  altro  provvedimento
derivano  pene  accessorie,  diverse  da   quelle   prevedute   dalle
disposizioni precedenti, il pubblico ministero o il pretore  ne  cura
l'esecuzione, comunicando il dispositivo della sentenza di  condanna,
con l'indicazione delle pene accessorie da  eseguirsi,  all'Autorita'
di pubblica sicurezza e occorrendo alle altre Autorita' interessate. 
 
  Le stesse  disposizioni  si  osservano  per  l'esecuzione  di  pene
accessorie provvisoriamente applicate. 
 
  Il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella  scheda  del
casellario giudiziale delle pene accessorie che a  norma  del  codice
penale  conseguono   a   una   condanna   e   di   quelle   applicate
provvisoriamente.