(Codice di procedura penale-art. 588)
 
                              Art. 588 
 
    (Provvedimenti nel caso di estinzione delle pene accessorie) 
 
  Nel caso di estinzione delle pene accessorie per  riabilitazione  o
per un'altra causa, il procuratore del Re provvede per  l'annotazione
nella scheda del casellario giudiziale dell'avvenuta  estinzione  con
la  menzione  della  causa  che   l'ha   determinata.   Dell'eseguita
annotazione  il  procuratore  del  Re  da'  notizia  al  pretore   ed
all'Autorita' amministrativa per i provvedimenti di  loro  rispettiva
competenza. 
 
  Contro  i  provvedimenti  riguardanti   l'esecuzione   delle   pene
accessorie il condannato puo' proporre incidente di esecuzione.  Sono
applicabili, quando ne ricorrono le condizioni, le sanzioni  indicate
nel secondo capoverso dell'articolo 582.