Art. 588 (Provvedimenti nel caso di estinzione delle pene accessorie) Nel caso di estinzione delle pene accessorie per riabilitazione o per un'altra causa, il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale dell'avvenuta estinzione con la menzione della causa che l'ha determinata. Dell'eseguita annotazione il procuratore del Re da' notizia al pretore ed all'Autorita' amministrativa per i provvedimenti di loro rispettiva competenza. Contro i provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle pene accessorie il condannato puo' proporre incidente di esecuzione. Sono applicabili, quando ne ricorrono le condizioni, le sanzioni indicate nel secondo capoverso dell'articolo 582.