(Codice di procedura penale-art. 589)
 
                              Art. 589 
 
              (Differimento dell'esecuzione della pena) 
 
  Nei casi preveduti dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del  codice
penale il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
da' i provvedimenti necessari perche' questa sia differita. 
 
  Nel caso preveduto dal numero 3° dello stesso  articolo,  non  puo'
essere ordinata l'esecuzione della pena di morte prima che sia  stato
provveduto sulla domanda di grazia. 
 
  La facolta'  stabilita  nell'articolo  147  del  codice  penale  e'
esercitata dal  pubblico  ministero  o  dal  pretore  competente  per
l'esecuzione, fuori del caso preveduto dal  numero  1°  dello  stesso
articolo, nel quale spetta di provvedere esclusivamente  al  Ministro
della giustizia. 
 
  Se e' gia' stato eseguito l'ordine di carcerazione del condannato a
pena detentiva  prima  non  detenuto,  il  pubblico  ministero  o  il
pretore, appena accertata la esistenza delle condizioni prevedute dai
numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale, provvede  per  la
liberazione. Se e' gia' stata disposta  l'esecuzione  della  pena  di
morte e viene presentata domanda di  grazia,  il  pubblico  ministero
sospende l'esecuzione finche' non  si  e'  provveduto  sulla  domanda
medesima. 
 
  Nei casi preveduti dall'articolo  147  del  codice  penale,  quando
l'ordine di carcerazione del condannato  a  pena  detentiva  e'  gia'
stato eseguito, la liberazione puo'  essere  ordinata  esclusivamente
dal Ministro della giustizia. 
 
  Quando il differimento fu  determinato  dalla  presentazione  della
domanda di grazia, il pubblico ministero o il  pretore  provvede  per
l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza  di  condanna  o  di
quella commutata per grazia, appena  gli  e'  pervenuta  notizia  del
rigetto della domanda di grazia, o gli e' comunicato il decreto Reale
di grazia. 
 
  Negli altri casi l'ordine  di  differimento  o  di  sospensione  e'
revocato e la pena e' immediatamente eseguita,  se  consta  che  sono
cessate le cause che determinarono il differimento o la sospensione.