Art. 589 (Differimento dell'esecuzione della pena) Nei casi preveduti dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione da' i provvedimenti necessari perche' questa sia differita. Nel caso preveduto dal numero 3° dello stesso articolo, non puo' essere ordinata l'esecuzione della pena di morte prima che sia stato provveduto sulla domanda di grazia. La facolta' stabilita nell'articolo 147 del codice penale e' esercitata dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, fuori del caso preveduto dal numero 1° dello stesso articolo, nel quale spetta di provvedere esclusivamente al Ministro della giustizia. Se e' gia' stato eseguito l'ordine di carcerazione del condannato a pena detentiva prima non detenuto, il pubblico ministero o il pretore, appena accertata la esistenza delle condizioni prevedute dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale, provvede per la liberazione. Se e' gia' stata disposta l'esecuzione della pena di morte e viene presentata domanda di grazia, il pubblico ministero sospende l'esecuzione finche' non si e' provveduto sulla domanda medesima. Nei casi preveduti dall'articolo 147 del codice penale, quando l'ordine di carcerazione del condannato a pena detentiva e' gia' stato eseguito, la liberazione puo' essere ordinata esclusivamente dal Ministro della giustizia. Quando il differimento fu determinato dalla presentazione della domanda di grazia, il pubblico ministero o il pretore provvede per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna o di quella commutata per grazia, appena gli e' pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia, o gli e' comunicato il decreto Reale di grazia. Negli altri casi l'ordine di differimento o di sospensione e' revocato e la pena e' immediatamente eseguita, se consta che sono cessate le cause che determinarono il differimento o la sospensione.